| Percentuale richiedibile (art. 2120 c. 8) | 70% |
| Anticipo lordo (montante × %) | 35.000,00 € |
| Tassazione separata, aliquota media 23% | − 8.050,00 € |
| Netto incassato con l'anticipo | 26.950,00 € |
| Montante residuo a liquidazione (dedotto alla fine) | 15.000,00 € |
Stima sul montante che inserisci: il datore applica il registro TFR reale, la causale documentata e i limiti del CCNL applicato.
L'anticipo è dedotto dal montante che resterà alla cessazione: non è una somma in più.
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Quando si può chiedere il TFR anticipato
- Anzianità di 8 anni presso lo stesso datore di lavoro: è il requisito generale dell'art. 2120 c.c., comma 8.
- Motivo documentato: spese sanitarie straordinarie, acquisto o costruzione della prima casa e gli altri casi previsti dalla norma, fino al 70% del TFR maturato.
- Una sola anticipazione durante il rapporto in base alla regola generale, salvo condizioni più favorevoli del CCNL o di accordi aziendali.
Il calcolatore usa il 70% per entrambi i motivi esposti e l'aliquota media indicata per una stima della tassazione separata. La base effettiva e il netto dipendono dal registro TFR del datore, dalla causale e dal CCNL; per il pubblico impiego possono valere regole TFS/TFR diverse.
Esempi con il 70% e aliquota del 23%
A titolo puramente aritmetico: montante × 70% × (1 − 23%). L'aliquota reale deve essere verificata nel caso concreto.
| Montante TFR | Anticipo lordo (70%) | Netto indicativo |
|---|---|---|
| 10.000 € | 7.000,00 € | 5.390,00 € |
| 25.000 € | 17.500,00 € | 13.475,00 € |
| 50.000 € | 35.000,00 € | 26.950,00 € |
Anticipo TFR per colf e badanti
Anche il rapporto domestico matura TFR. L'eventuale anticipo va valutato con le condizioni di legge e con il CCNL Lavoro Domestico: il montante deve essere stimato sulla base di paga, ore, anzianità e componenti utili. Il calcolo della base è nella pagina TFR colf e badanti; la richiesta va presentata per iscritto al datore con i documenti della causale.
L'anticipo non è una somma in più: riduce il TFR ancora disponibile alla cessazione. Per il dettaglio della quota accantonata consulta TFR in busta paga e il calcolatore TFR.
Fonti ufficiali
- Art. 2120 c.c., comma 8 — anzianità, causali e limite legale fino al 70%.
- Art. 19 TUIR e D.Lgs 47/2000 — trattamento fiscale separato del TFR e degli anticipi.
- CCNL applicato e accordi aziendali — condizioni più favorevoli, documenti e procedura.
- Documenti e link delle fonti citate: pagina fonti e stato di verifica.
Domande frequenti sull'anticipo TFR
Quanto anticipo TFR si può chiedere?
La regola generale dell'art. 2120 c.c. consente fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie straordinarie e per l'acquisto o la costruzione della prima casa, dopo almeno 8 anni presso lo stesso datore. Causale, documenti, contingenti aziendali e CCNL possono incidere sull'accoglimento.
Come si richiede l'anticipo del TFR?
Si presenta una richiesta scritta al datore indicando la causale e allegando la documentazione richiesta: per esempio atto o preliminare per la prima casa, oppure documenti sanitari e spese per il motivo previsto. Il datore verifica anzianità, causale, limiti di legge e CCNL.
Ogni quanto si può chiedere l'anticipo del TFR?
L'art. 2120 c.c. parla di una sola anticipazione durante il rapporto di lavoro. Il CCNL o accordi aziendali possono prevedere condizioni più favorevoli o regole specifiche: non va quindi presentata come una richiesta automaticamente ripetibile ogni anno.
Come viene tassato l'anticipo TFR?
L'anticipo rientra, in linea generale, nella tassazione separata secondo le regole fiscali del TFR; il calcolatore usa l'aliquota media indicata, con minimo orientativo del 23%, e non sostituisce il conteggio del datore o dell'Agenzia delle Entrate. La rivalutazione già colpita dall'imposta sostitutiva segue un trattamento distinto.
Si può chiedere l'anticipo TFR per la prima casa?
Sì, l'acquisto o la costruzione della prima casa rientrano tra le causali previste dall'art. 2120 c.c. e il limite legale generale è fino al 70% del TFR maturato, con almeno 8 anni di anzianità presso il datore e documentazione dell'operazione. Mutuo, estinzione e ulteriori casi vanno verificati sul testo applicabile.
L'anticipo riduce il TFR finale?
Sì: l'anticipo è una parte del TFR già percepita, non una somma aggiuntiva. Il montante residuo alla liquidazione diminuisce e le rivalutazioni successive si applicano alla quota ancora accantonata.