La riduzione della NASpI dal 6° mese: il décalage del 3%
Dal 1° gennaio 2022 (legge di bilancio 2022, L. 234/2021) la NASpI si riduce del 3% per ciascun mese a partire dal 6° mese di erogazione; per chi ha compiuto 55 anni alla domanda la riduzione parte dall’8° mese. La riduzione è composta: l’importo del mese m è quello iniziale moltiplicato per 0,97 elevato al numero di mesi ridotti trascorsi (il 6° mese è già il primo ridotto).
| Mese di erogazione | Importo mensile | Coefficiente |
|---|---|---|
| Mese 5 | 1.228,36 € | importo pieno |
| Mese 6 | 1.191,51 € | ×0,97 (−3%) |
| Mese 7 | 1.155,76 € | ×0,97² (−5,9%) |
| Mese 8 | 1.121,09 € | ×0,97³ (−8,7%) |
| Mese 12 | 992,49 € | ×0,97⁷ (−19,2%) |
Esempio con retribuzione media mensile di 2.000 € (104 settimane contributive, 40 anni): primo mese 1.228,36 €. Importi = calcolo del motore NASpI del sito. Revisione dati: 2026-08-27.
Chi ha almeno 55 anni: la riduzione parte dall’8° mese
Per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda il décalage è ritardato di due mesi: i mesi 6 e 7 restano a importo pieno e la riduzione del 3% decorre dall’8° mese.
| Mese di erogazione (over 55) | Importo mensile |
|---|---|
| Mese 6 | 1.228,36 € (importo pieno) |
| Mese 8 | 1.191,51 € (×0,97) |
Cosa non è modellato: il motore del sito applica a tutti il tetto unico di durata di 104 settimane (24 mesi) e non modella l’eventuale regola riservata agli over 55 in possesso di requisiti pensionistici, per i quali l’INPS applica regole specifiche di decadenza e durata (fonte: INPS, scheda NASpI e circolare importi n. 4/2026; dettagli in fonti e stato di verifica). Verifica la tua posizione sulla scheda INPS prima di fare affidamento sulla stima.
Quanto cala la tua NASpI mese per mese: il simulatore
Inserisci l’importo della tua NASpI (il primo mese stimato dal calcolatore NASpI) e vedi l’effetto del décalage sui mesi 6, 8 e 12 di erogazione.
| Mese 5 (importo pieno) | 1.500,00 € |
| Mese 6 (−300,0%) | 1.455,00 € |
| Mese 8 (−873,3%) | 1.369,01 € |
| Mese 12 (−1920,2%) | 1.211,97 € |
Simulazione con la riduzione composta dichiarata in pagina: non sostituisce il prospetto di calcolo INPS, che tiene conto della posizione individuale.
Nota di modellazione. Il simulatore applica la riduzione composta dichiarata in pagina: importo × 0,97(mese − 5) per gli under 55, con decorrenza all’8° mese per gli over 55 — la stessa regola del motore (calcolaNaspi().importoMese, base × 0,97(mese − inizio + 1)). Un eventuale modello INPS additivo (−3% per mese calcolato sull’importo iniziale, senza comporre) darebbe importi leggermente più bassi: sul simulatore con 1.500 €, al 12° mese la differenza è di circa 27 € (1.185,00 € contro 1.211,97 €). La differenza è dichiarata come approssimazione: il prospetto INPS fa fede. Il calcolo non altera il motore del sito; per la stima completa di importo e durata usa il calcolatore NASpI.
Perché la NASpI risulta bassa o paga solo 15 giorni
Un primo pagamento più basso della mensilità attesa è quasi sempre una questione di calendario, non di importo ridotto:
- Periodo di carenza: la NASpI decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro 8 giorni (altrimenti dal giorno della domanda). Se il rapporto finisce a fine mese, la prima rata copre pochi giorni.
- Pagamenti frazionati: soprattutto all’inizio l’INPS eroga in tranche (di regola una rata da 15 giorni e poi la complementare), quindi il bonifico sembra dimezzato; i giorni mancanti vengono recuperati nelle rate successive.
- Mese di inizio o di fine prestazione: il mese in cui l’erogazione inizia o termina è pagato solo per i giorni effettivi (il classico pagamento “a 15 giorni”), mentre ai fini della riduzione progressiva il mese conta come intero.
- Décalage dal 6° mese: dal sesto mese (ottavo per gli over 55) l’importo scende del 3% composto al mese, come descritto sopra.
Se invece l’importo resta anormalmente basso anche nei mesi pieni, controlla il prospetto di calcolo nel fascicolo INPS: la causa può essere una retribuzione media inferiore al previsto o una comunicazione di reddito che ha attivato una riduzione.
Chi si licenzia o dimette: quando spetta la NASpI
La NASpI richiede una cessazione involontaria del rapporto: licenziamento, scadenza del contratto a termine, risoluzione consensuale nei casi tutelati, dimissioni per giusta causa. Valgono anche le dimissioni nel periodo tutelato di maternità o entro il primo anno di vita del bambino, se validate tramite l’Ufficio Territoriale del Lavoro.
Per le dimissioni volontarie (e la risoluzione consensuale) da un tempo indeterminato è intervenuta la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024): se nei 12 mesi precedenti la nuova domanda è avvenuta una cessazione volontaria da tempo indeterminato, occorre vantare almeno 13 settimane di contribuzione tra le due cessazioni, salvo eccezioni. È la regola applicata anche dal calcolatore del sito (campo “dimissioni volontarie nei 12 mesi”).
Dal 1° gennaio 2025 l’assenza ingiustificata oltre i termini previsti dai contratti (di regola 5 o 15 giorni secondo il CCNL) è considerata dimissione implicita e non più licenziamento: anche in quel caso valgono i requisiti delle dimissioni volontarie.
Sospensioni della NASpI: lavoro, redditi e altre prestazioni
La NASpI resta dovuta solo chi resta in stato di disoccupazione. Lavoro e redditi riducono o sospendono l’indennità secondo soglie precise (fonte: INPS, FAQ NASpI aggiornata a luglio 2025 e d.lgs. 22/2015, artt. 9 e 10):
- Lavoro dipendente o parasubordinato: con rioccupazione subordinata di durata superiore a 6 mesi, o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 €, la prestazione decade; con rapporto più breve e reddito annuo presunto fino a 8.145 €, la NASpI resta cumulabile ma ridotta dell’80% del reddito da lavoro svolto nel mese.
- Lavoro autonomo o eventuale (P.IVA): la NASpI spetta con riduzione dell’80% del reddito presunto se il reddito annuo presunto non supera 4.800 €; oltre quella soglia l’indennità non spetta. Il reddito presunto va comunicato entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività (e in ogni caso entro il 31 gennaio di ogni anno).
- Lavoro occasionale (vouchers): cumulabile nel limite di 5.000 € annui, senza obbligo di comunicazione.
- Altre indennità per lo stesso periodo: maternità/paternità, malattia indennizzata, infortunio, CIG, mobilità e indennità di mancato preavviso non sono cumulabili con la NASpI: per quel periodo l’indennità di disoccupazione non spetta. La malattia non indennizzata (insorta oltre il 60° giorno dalla cessazione) non sospende la NASpI.
Sei un lavoratore domestico (colf o badante)? Le stesse soglie valgono per la NASpI per colf e badanti, calcolata sulla paga oraria e sulle ore del contratto.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi (convocazioni al Centro per l’impiego, patto di servizio, offerte congrue) vanno dalla decurtazione di una frazione di mensilità alla decadenza (d.lgs. 150/2015, art. 21).
NASpI e maternità: sospensione e indennità
Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio di maternità (di regola 2 prima e 3 dopo il parto) la NASpI è sospesa automaticamente e al suo posto l’INPS eroga l’indennità di maternità. Le due prestazioni non si sommano: si alternano. Al termine del congedo la NASpI riprende per il periodo residuo e i mesi di sospensione non erodono la durata. Per le neomamme disoccupate l’indennità di maternità spetta anche se il parto avviene entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, oltre che per chi sta già percependo la NASpI.
Lo stesso meccanismo vale per l’indennità di paternità e, in generale, per ogni indennità INPS che copra il medesimo periodo (malattia, infortunio, CIG): vedi la sezione sospensioni.
Domande frequenti sulla NASpI ridotta o sospesa
Perché la NASpI è bassa?
Le cause più comuni: l’importo è il 75% della retribuzione media imponibile (con il 25% solo sulla parte oltre la soglia di 1.456,72 €), il primo pagamento copre solo i giorni effettivi perché la decorrenza parte dall’8° giorno dopo la cessazione, i primi pagamenti arrivano spesso frazionati, e dal 6° mese l’indennità si riduce del 3% al mese (dall’8° per chi ha 55 anni). La stima di partenza va fatta sul calcolatore /naspi.
Perché la NASpI paga solo 15 giorni?
Perché il mese in cui la prestazione inizia o finisce non è mai un mese pieno: la NASpI decorre dall’8° giorno dopo la cessazione e i pagamenti spesso arrivano frazionati (di regola una rata da 15 giorni seguita dalla complementare). Non è una riduzione della prestazione: i giorni coperti sono quelli effettivi tra inizio (o fine) erogazione e il mese solare.
Quanto si riduce la NASpI ogni mese?
Dal 6° mese di erogazione l’indennità si riduce del 3% per ciascun mese, in modo composto: al mese 6 l’importo è moltiplicato per 0,97, al mese 7 per 0,97², al mese 8 per 0,97³ (con una media di 2.000 € di retribuzione: 1.228,36 € al 5° mese, 1.191,51 € al 6°, 1.121,09 € all’8°, 992,49 € al 12°). Per chi ha compiuto 55 anni la riduzione parte dall’8° mese.
Chi si licenzia ha diritto alla NASpI?
Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, che richiede una cessazione involontaria: valgono le eccezioni (dimissioni per giusta causa, nel periodo tutelato di maternità o entro il primo anno di vita del bambino, risoluzione consensuale nei casi tutelati). Dal 2025, chi nei 12 mesi precedenti ha cessato un tempo indeterminato con dimissioni o risoluzione consensuale deve avere almeno 13 settimane di contribuzione tra le due cessazioni.
Cosa succede alla NASpI durante la maternità?
Nei 5 mesi di congedo obbligatorio la NASpI è sospesa e al suo posto l’INPS eroga l’indennità di maternità. La sospensione non consuma la durata: al termine del congedo la NASpI riprende per il periodo residuo, con il cronometro fermo durante l’astensione.
Fonti ufficiali
- L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e INPS circolare n. 2/2022 — décalage di riduzione: −3% composto dal 6° mese, 8° per chi ha almeno 55 anni
- INPS — circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: soglia 1.456,72 € e massimale 1.584,70 €
- INPS — FAQ NASpI (aggiornate luglio 2025): soglie di compatibilità con i redditi da lavoro (8.145 € subordinato, 4.800 € autonomo, 5.000 € occasionale) e non cumulo con altre indennità
- L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) — requisito aggiuntivo delle 13 settimane tra le due cessazioni per le dimissioni volontarie e dimissione implicita per assenze ingiustificate
- D.Lgs. 22/2015, artt. 9-10 e 12, e d.lgs. 150/2015, art. 21 — cumulabilità, sospensioni, decadenze e sanzioni; L. 92/2012, art. 2, c. 40, lett. c — decadenza per accesso alla pensione
- Documenti e link delle fonti citate: pagina fonti e stato di verifica
Calcola importo e durata della NASpI →
Prima ancora dei tagli: verificati su requisiti e durata della NASpI — la riduzione arriva solo dopo che il diritto è confermato.